Ultima modifica: 1 Aprile 2021

Sicurezza in Rete e Cyberbullismo

L’istituto ha posto in essere diverse iniziative previste dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale: dalla partecipazione al Safer Internet Day 2021, ai corsi di formazione estesi a tutti gli alunni della secondaria. 

Dizionario minimo
Riflessioni
Confronto fra bullismo e cyberbullismo
Uso consapevole di internet
Normative di riferimento
Link
Ultime notizie

 

Dizionario minimo

• Cyberbashing o happy slapping: pubblicazione online di filmati, in cui la vittima viene picchiata e insultata dal bullo al cospetto di un gruppo, che riprende la scena;
 Cyberstalking: molestie insistenti e intimidatorie, tanto da ingenerare nella vittima timore per la propria incolumità fisica. In questo caso, può anche essere diffuso online materiale riservato ed intimo;
• Denigration: diffusione online di pettegolezzi e/o altro materiale offensivo, nell’intento di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo; Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents “documenti”): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy;
• Esclusione: emarginazione del coetaneo da un gruppo online;
• Flaming: messaggi elettronici violenti e volgari, mirati a suscitare battaglie in un forum tra due o più contendenti;
• Harassment: messaggi offensivi, insultanti, disturbanti, inviati ripetutamente nel tempo;
• Impersonation: furto dell’identità di qualcuno, di cui si viola l’account o si ottiene in modo consensuale l’accesso. Il bullo si fa passare per la vittima, invia dal suo profilo messaggi o email, con l’obiettivo di danneggiare o compromettere la sua reputazione e la sua rete sociale;
 Outing e trickery: diffusione di confidenze spontanee di un coetaneo, immagini riservate o intime precedentemente salvate;
• Revenge porn1: diffusione nella Rete di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso del soggetto ritratto, che di solito è una donna, da parte di individui che intendono così denigrare l’ex partner.
Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;

(Materiali tratti dal sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia – OPL.it)

 

 1“Il revenge porn, alla lettera, è la pornografia della vendetta, quella pratica di pubblicare in rete materiale imbarazzante come un video hard fatto in casa, oppure un’immagine dell’ex nuda. Tutto senza il consenso dell’interessata, spesso condividendo anche nome, indirizzo o riferimenti che facciano capire chi è lei. Se uso pronomi femminili è perché nel 90% dei casi la vittima di revenge porn è una donna” (Silvia Vecchini, Wired.it, 24 aprile 2014, Internet). 

Si legge in https://www.treccani.it/vocabolario/revenge-porn_%28Neologismi%29


Riflessioni

Cyberbullismo e disimpegno morale

La letteratura evidenzia come gli autori (ma anche degli spettatori) di bullismo e cyberbullismo ricorrano spesso a un meccanismo psicologico, una ristrutturazione cognitiva, denominato disimpegno morale, tramite il quale l’individuo si autogiustifica, disattivando parzialmente o totalmente il controllo morale, mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna (Bandura, 1996). È evidente che tale meccanismo risulta potenziato qualora ci si trovi ad agire online ed è strettamente collegato all’assenza di empatia (o alla difficoltà di provare empatia) e alla difficoltà ad entrare in relazione con l’emotività propria e altrui. Questo meccanismo non riguarda solo l’autore di un atto di cyberbullismo, ma anche il gruppo che vi assiste (o che vi partecipa). Tutti coloro che partecipano anche solo con un like o un commento diventano corresponsabili delle azioni del cyberbullo. Mettere un “like” su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno, o semplicemente tacere pur essendo a conoscenza di un atto di cyberbullismo trasforma in comprimari gli spettatori e li mette nella condizione di avere una responsabilità condivisa. 

 

Tipologie di cyberbullismo:

  • flaming: messaggi elettronici violenti e volgari, mirati a suscitare battaglie in un forum tra due o più contendenti;
  •  harassment: messaggi offensivi, insultanti, disturbanti, inviati ripetutamente nel tempo;
  • cyberstalking: molestie insistenti e intimidatorie, tanto da ingenerare nella vittima timore per la propria incolumità fisica. In questo caso, può anche essere diffuso online materiale riservato ed intimo;
  • denigration: diffusione online di pettegolezzi e/o altro materiale offensivo, nell’intento di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo;
  • impersonation: furto dell’identità di qualcuno, di cui si viola l’account o si ottiene in modo consensuale l’accesso. Il bullo si fa passare per la vittima, invia dal suo profilo messaggi o email, con l’obiettivo di danneggiare o compromettere la sua reputazione e la sua rete sociale;
  • outing e trickery: diffusione di confidenze spontanee di un coetaneo, immagini riservate o intime precedentemente salvate; 
  • esclusione: emarginazione del coetaneo da un gruppo online; 
  • cyberbashing o happy slapping: pubblicazione online di filmati, in cui la vittima viene picchiata e insultata dal bullo al cospetto di un gruppo, che riprende la scena;
  • sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;
  • doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents “documenti”): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy;
  • revenge porn: diffusione nella Rete di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso del soggetto ritratto, che di solito è una donna, da parte di individui che intendono così denigrare l’ex partner 1

(Materiali tratti dal sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia – OPL.it)

 

Cyberbullismo – 5 regole per non alimentarlo (campagna WeWorld 2017)

  1. Se vedi un video o foto in cui è presente un caso di cyberbullismo, non condividerli, anche se per commentarli negativamente, alimenteresti il fenomeno
  2. Segnala il video e le foto al social network e richiedine la rimozione
  3. Se conosci la vittima, mandale un messaggio di sostegno
  4. Invita i tuoi amici a non diffondere il contenuto e a segnalarlo, proprio come hai fatto tu
  5. Anche solo fare uno screenshot a un video o alla foto per commentarle è un modo per condividerle. Evita.

 

1“Il revenge porn, alla lettera, è la pornografia della vendetta, quella pratica di pubblicare in rete materiale imbarazzante come un video hard fatto in casa, oppure un’immagine dell’ex nuda. Tutto senza il consenso dell’interessata, spesso condividendo anche nome, indirizzo o riferimenti che facciano capire chi è lei. Se uso pronomi femminili è perché nel 90% dei casi la vittima di revenge porn è una donna” (Silvia Vecchini, Wired.it, 24 aprile 2014, Internet). 

Si legge in https://www.treccani.it/vocabolario/revenge-porn_%28Neologismi%29

 

 


Confronto fra bullismo e cyberbullismo

 

Bullismo e cyberbullismo a confronto

Il bullismo è presente nella nostra società a partire dagli albori della storia: la sua prima attestazione letteraria risale alle ben note vicende bibliche di Caino e Abele.

 

Il bullismo: definizione

Nell’ambito della psicologia scolastica, il termine “bullismo” venne introdotto nel 1972 dallo psicologo svedese Peter Paul Heinemann, ma la definizione alla quale si fa maggiormente riferimento oggi, in ambito accademico, appartiene a Dan Olweus e implica tre specifiche condizioni: 

  1. asimmetria,
  2. intenzionalità 
  3. sistematicità

“Uno studente che subisce prepotenze – scrive l’autore – è vittima di bullismo quando è esposto ripetutamente e per lungo tempo alle azioni ostili di uno o più compagni e quando queste azioni sono compiute intenzionalmente in una situazione di squilibrio di forze, ossia in una relazione asimmetrica: il ragazzo esposto ai tormenti evidenzia difficoltà nel difendersi”. 

I protagonisti del bullismo

Ad una prima osservazione, i ruoli in gioco si direbbero il bullo e la vittima, ma le cose non sono così semplici.
Tra gli attori di prepotenze si distinguono:

  • il bullo leader, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
  • i gregari, che partecipano alle prepotenze sotto la sua guida;
  • i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all’azione, ma sostenendola attivamente con incitamenti, risate e comportamenti simili. 

Il fatto che gli studi sul bullismo includano anche queste ultime figure tra gli autori di prepotenze dà un’indicazione chiara di quanta responsabilità si voglia restituire a chi guarda, cioè a chi contribuisce a determinare il fenomeno, aggravando la situazione della vittima.

Tra le vittime si parla di:

  • vittima passiva, che subisce le prepotenze senza riuscire a reagire;
  • vittima provocatrice, che ingaggia duelli serrati con il bullo, stuzzicandolo, fino a che questo non risponde con un’azione di prepotenza.

(Buccoliero, Maggi, Bullismo, bullismi, Franco Angeli, Milano, 2005)

 

Caratteristiche dei bulli:

  • possono essere fisicamente più forti dei loro compagni di classe e, in particolare, delle loro vittime;
  • possono essere della stessa età o più anziani delle loro vittime;
  • si dimostrano fisicamente capaci nelle attività di gioco, nello sport e nelle lotte (in particolare i maschi);
  • hanno un forte bisogno di dominare e di sottomettere altri studenti, di affermare sé stessi con il potere e la minaccia, di imporre il proprio punto di vista vantando la propria superiorità sugli altri, reale o immaginaria;
  • hanno difficoltà nel rispettare le regole; tendono ad acquisire vantaggi anche con l’inganno;
  • mostrano scarsa empatia con gli studenti vittimizzati; non sono ansiosi, insicuri ma hanno una opinione piuttosto positiva di sé (livello di autostima nella media o sopra la media);
  • la loro popolarità può essere nella media, al di sotto o al di sopra di essa; il loro rendimento scolastico è vario nella scuola elementare, ma si abbassa nella scuola media;
  • hanno un atteggiamento negativo verso la scuola;
  • in età piuttosto precoce prendono parte ad altri comportamenti antisociali, tra cui il furto, il vandalismo e l’uso di alcool; frequentano “cattive compagnie”.

(Olweus, 1996)

 

Le manifestazioni del bullismo

Il bullismo può assumere le seguenti forme:

 

Diretto

Indiretto

FISICO

  • Colpire con pugni o calci
  • Appropriarsi degli effetti personali di qualcuno o danneggiarli
  • Escludere uno o più coetanei dai gruppi di aggregazione
  • Diffondere pettegolezzi fastidiosi su uno studente

VERBALE

  • Deridere, insultare, prendere in giro      ripetutamente qualcuno
  • Fare affermazioni razziste o sessiste

(Björkqvist ,1992; Olweus, 1993; Crick, 1995; Underwood, 2002; Monks & Smith, 2006; Smith, 2007)

I soprusi avvengono spesso di fronte a un pubblico (omertoso o compiacente) e di frequente è presente un gregario, che sostiene e aiuta il bullo nelle sue azioni.

Di solito la vittima non denuncia perché ha paura di eventuali ritorsioni. Oppure la vittima, esasperata, si rivolta contro il bullo con un eccesso di violenza, come accadde alla Columbine High School nel 1999.Conseguenze psicologiche e sociali

  • Per il bullo: basso rendimento scolastico, aumento dell’aggressività, incapacità di rispettare le regole, comportamenti devianti e criminali che possono svilupparsi nel tempo;
  • Per la vittima: sintomi fisici, sintomi psicologici (come ansia, depressione, disturbi del sonno, aggressività), scarsa autostima, svalutazione di sé, ritiro sociale, comportamenti autolesivi.    

(Björkqvist ,1992; Olweus, 1993; Crick, 1995; Underwood, 2002; Monks & Smith, 2006; Smith, 2007)

 

Il cyberbullismo: definizione 

Il cyberbullismo “è un atto aggressivo e intenzionale, condotto da un individuo o da un gruppo di individui, usando varie forme di contatto elettronicoripetuto nel corso del tempo, contro una vittima che ha difficoltà a difendersi”. (Smith et alii, 2008)

Secondo la Legge n.71/2017, per cyberbullismo si intende “(…) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Attraverso i nuovi media, vengono compiute azioni di violenza verbale, umiliazioni o iniziative che causano l’esclusione della vittima dal gruppo di pari. Il cyberbullismo viene attuato postando video imbarazzanti, insultando o deridendo attraverso i social network, minacciando fisicamente attraverso la rete, condividendo challenge intimidatorie e molto altro. L’obiettivo è denigrare e danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.

Anche in questo caso, si distingue tra cyberbullismo diretto ed indiretto:

  • diretto: quando i messaggi, le chat, le email hanno un effetto mirato sulla vittima;
  • indiretto: quando il bullo posta o denigra la sua vittima usando aree pubbliche della rete, dove i contenuti diventano pubblici e condivisibili.

Le conseguenze per la salute della vittima possono essere molto gravi: ansia, depressione, aggressività, perdita della fiducia in sé, fino al suicidio.

(Fonte: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo)

 

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo

Cyberbullismo

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto;

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;

generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;

i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;

il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;

le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;

le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;

i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;

è presente il bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;

c’è una percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;

sono presenti reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione di bullismo;

si registra un’assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;

è presente tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.

è presente uno sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato.

(Fonte: https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo)


Uso consapevole di Internet

 

Un viaggio nello spazio virtuale 

(liberamente adattato da: Roberta Bruzzone, “Il lato oscuro dei social media”, Imprimatur, 2016)

 

Internet: è una rete che collega i computer di tutto il mondo. 

È suddivisa in settori chiamati domini, che possono essere di vari livelli e sono rappresentati dall’estensione “.it, .com, .org, eccetera” 

I principali domini che possiamo trovare su Internet sono:

 

.com

Per organizzazioni commerciali

.edu

Per università ed enti di ricerca

.gov

Per enti governativi

.mil

Per enti militari

.net

Per organizzazioni di supporto e di gestione della rete

.org

Per organizzazioni ed enti di diritto privato, come enti privati non-profit, associazioni, organizzazioni non governative

siti più affidabili, ovviamente, presentano domini .edu, .org, .gov e, di solito, sono tra i primi indicizzati (= presentati) dai motori di ricerca. Per cercare informazioni su Internet è necessario sapere scegliere le fonti più attendibili e digitare le parole chiave corrette.

Sito web o sito Internet: è un insieme di pagine web collegate tra loro, cioè una struttura ipertestuale di documenti, che risiede su un server web.

Navigazione: per esplorare (= navigare in) Internet occorre utilizzare un apposito programma, che si chiama browser.

Esistono numerosi browser, che condividono la medesima finalità: permettere all’utente di visualizzare correttamente i siti internet e i loro contenuti.

I principali browser, al momento, sono:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Opera

Per accedere a un sito occorre digitare l’indirizzo nell’apposita barra del browser e premere “invio”.

Se non si conosce l’indirizzo preciso, si possono utilizzare dei siti che svolgono le funzioni di motori di ricerca (come Google Search).

Sistemi di messaggistica istantanea: sono, ad esempio, WhatsApp e MSN. Permettono agli utenti di conversare, ma sono utilizzati soprattutto per scambiarsi messaggi di testo, messaggi audio o immagini. La caratteristica principale di questi sistemi è di funzionare in modo asincronico: non è necessario che entrambi gli utenti (o che il gruppo di utenti) siano connessi allo stesso momento per poter comunicare.

Blog: è un particolare tipo di sito web, nel quale i contenuti vengono aggiornati con frequenza variabile e visualizzati in forma cronologica. In genere si tratta di diari o di blog dedicati a un particolare interesse del blogger (cinema, fumetti, moda…) e, spesso, gli utenti possono lasciare i propri commenti sulla pagina visualizzata. Ultimamente, alcuni blogger hanno raggiunto un notevole livello di celebrità, grazie alle migliaia di follower raccolti. 

Forum: sono dei gruppi tematici di discussione, in cui l’utente può leggere e commentare i messaggi lasciati dagli altri utenti. Solitamente l’ingresso è libero e immediato, ma alcuni gestori chiedono agli utenti di registrarsi mediante la compilazione di un questionario in cui vengono anche richiesti i dati anagrafici.

Social Network: significa “rete sociale” e tecnicamente indica un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali (ad esempio una comunità di lavoratori o un gruppo di studenti). Con la diffusione di Internet, attualmente il termine “Social Network” identifica un servizio online che, grazie alle potenzialità dei dispositivi informatici (tanto un PC desktop quanto un dispositivo mobile), consente la gestione dei rapporti sociali, facilitando la comunicazione e la condivisione di informazioni digitali. Secondo la letteratura, si possono definire siti di reti sociali i servizi web che permettono:

  • la creazione di un profilo pubblico o semi-pubblico all’interno di un sistema vincolato;
  • la creazione e la gestione di una lista di contatti;
  • la possibilità di visualizzare la lista degli amici dei propri contatti;

L’obiettivo dichiarato di questi servizi è quello di gestire e consolidare amicizie preesistenti o di estendere la propria rete di contatti. L’obiettivo non dichiarato di questi servizi è quello di raccogliere informazioni personali sugli utenti e di rivenderle ad agenzie pubblicitarie.

Anche se Facebook è il più noto social network, esistono varie tipologie di questi siti, dedicati alle più diverse tipologie di reti sociali.

 

Quando il pericolo viene dai social media

Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa, scrive: “Vi siete mai chiesti perché l’accesso a tutti i principali social media è gratuito? Molto semplice: perché la merce siamo noi, i nostri gusti, le nostre preferenze, i nostri desideri, le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre battaglie… Insomma, la nostra vita che con tanta frettolosa e inconsapevole generosità mettiamo a disposizione praticamente di chiunque, con la stessa facilità con la quale beviamo un bicchier d’acqua. Per quale motivo i social media sono potenzialmente pericolosi? La struttura dei social media è stata progettata per essere ricca di potenziali insidie, infatti vengono richiesti nomi e cognomi reali visibili da tutti e, come se non bastasse, a questi dati può essere associato assai agevolmente un volto con una foto. Iscrivendosi in qualche gruppo si forniscono anche altre informazioni, come preferenze riguardo hobby, orientamento politico (…) La struttura dei social network solitamente è anche ben indicizzata dai motori di ricerca, come ad esempio Google. Basta quindi impostare una ricerca con “nome e cognome” della persona che ci interessa ed ecco che Google tira fuori tutti i commenti personali che un determinato utente ha inviato nei vari gruppi del social network che è stato utilizzato (Facebook in primis)”.1

Senza demonizzare Internet e le immense potenzialità che i servizi web ci mettono a disposizione, occorre ricordare che la tutela dalla nostra privacy non è certo il fine principale del cyberspazio e che tutto ciò che noi postiamo, che siano messaggi o immagini o file audio, rimane per sempre registrato in un’immensa banca dati. I social media o la nostra chat WA o MSN non sono scritture private, ma sono tracciabili e indelebili.


1Si legge in Roberta Bruzzone, “Il lato oscuro dei social media”, Imprimatur, 2016, pag. 39,40


 

Normative di riferimento

(Fonte: www.gazzettaufficiale.it)

 

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

(17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/201

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e definizioni

  1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

  2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di  dati personali in danno  di  minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 

  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2. 

Art. 2

Tutela della dignità del minore

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonchè ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, ovvero da altre norme incriminatrici. 

  2. Qualora, entro le ventiquattro  ore  successive  al  ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque  nel  caso  in  cui  non  sia  possibile identificare il titolare  del  trattamento  o  il  gestore  del  sito internet o del social media,  l’interessato  può  rivolgere  analoga richiesta,  mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante  per  la protezione dei dati personali, il quale, entro  quarantotto  ore  dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli  143  e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Art. 3

Piano di azione integrato

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, è istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno,  del Ministero dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della giustizia, del Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, dell’Autorità  per  le garanzie  nelle  comunicazioni,  del   Garante   per   l’infanzia   e l’adolescenza, del  Comitato   di   applicazione   del   codice   di autoregolamentazione media e minori, del Garante per  la  protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata  esperienza  nella promozione dei  diritti  dei  minori  e  degli  adolescenti  e  nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking  e  degli  altri  operatori  della  rete   internet,   una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori  e  una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori  del  tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 

  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,  coordinato  dal  Ministero dell’istruzione, dell’università  e della  ricerca,  redige,  entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano  di  azione  integrato per il contrasto e la prevenzione  del  cyberbullismo,  nel  rispetto delle direttive  europee  in materia  e nell’ambito  del  programma pluriennale dell’Unione europea di cui  alla  decisione  1351/2008/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato  al  monitoraggio dell’evoluzione   dei   fenomeni   e,   anche    avvalendosi    della collaborazione con la Polizia postale e  delle  comunicazioni  e  con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela  dei minori. 

  3. Il piano di cui al  comma  2  è  integrato,  entro  il  termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione  per la prevenzione  e  il  contrasto  del  cyberbullismo,  a  cui  devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il  predetto  codice  è istituito un comitato  di  monitoraggio  al  quale  è  assegnato  il compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonchè  di  aggiornare  periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche  e  dei  dati  raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la  tipologia dei soggetti ai quali è  possibile inoltrare  la  medesima  istanza secondo modalità disciplinate con il  decreto  di  cui  al  medesimo comma 1. Ai soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del  comitato  di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso,  indennità,  gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 

  4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì,  le  iniziative di informazione e  di  prevenzione  del fenomeno  del  cyberbullismo rivolte  ai   cittadini,   coinvolgendo   primariamente   i   servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 

  5. Nell’ambito del piano di  cui  al  comma  2  la  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri,  in collaborazione   con   il   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e  con  l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,  predispone,  nei  limiti  delle risorse di  cui  al  comma  7,  primo periodo,  periodiche  campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione  sul  fenomeno  del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonchè degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 

  6. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata  in  vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il  31  dicembre  di  ogni anno, una relazione sugli esiti delle  attività  svolte  dal  tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,  di  cui al comma 1. 

  7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019, nell’ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia  e  delle finanze  per   l’anno   2017,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo   al medesimo Ministero. 

  8. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio. 

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

  1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il  Ministero  dell’istruzione, dell’università  e  della  ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la  giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  adotta linee  di  orientamento  per  la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo  nelle  scuole,  anche avvalendosi  della  collaborazione  della  Polizia  postale  e  delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. 

  2. Le linee di orientamento di cui  al  comma  1,  conformemente  a quanto previsto alla lettera l) del comma  7  dell’articolo  1  della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017- 2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione  di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione  di un ruolo attivo degli studenti, nonchè di ex  studenti  che abbiano già operato all’interno dell’istituto  scolastico  in  attività  di peer education, nella prevenzione e nel contrasto  del  cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un  efficace  sistema  di  governance  diretto  dal Ministero  dell’istruzione, dell’università  e   della   ricerca.

Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della  propria  autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare  le iniziative di prevenzione e di  contrasto  del  cyberbullismo,  anche

avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonchè delle associazioni e dei centri  di aggregazione  giovanile  presenti  sul territorio. 

  4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la  pubblicazione  di bandi per il  finanziamento  di progetti  di  particolare  interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione  della  giustizia,  le   prefetture   –   Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonchè associazioni ed  enti,  per  promuovere  sul territorio azioni  integrate  di  contrasto  del   cyberbullismo   e l’educazione  alla  legalità  al  fine  di  favorire nei   ragazzi comportamenti  di  salvaguardia  e   di   contrasto,   agevolando   e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione  competente, ente o associazione, operante a  livello nazionale o  territoriale, nell’ambito delle attività  di  formazione  e  sensibilizzazione.  I bandi  per accedere  ai finanziamenti,   l’entità   dei   singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli  relativi

ai  progetti   finanziati   sono   pubblicati   nel   sito   internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel  rispetto  della trasparenza e dell’evidenza pubblica. 

  5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera  h)  del  comma  7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  le  istituzioni scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  nell’ambito  della  propria autonomia e nell’ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente,  promuovono l’educazione all’uso  consapevole  della  rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale  elemento  trasversale  alle  diverse  discipline curricolari, anche mediante la realizzazione  di  apposite  attività progettuali aventi carattere di continuità tra i  diversi  gradi  di istruzione  o  di  progetti  elaborati   da   reti   di   scuole   in collaborazione con  enti  locali,  servizi  territoriali,  organi  di polizia, associazioni ed enti. 

  6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri  enti  che  perseguono  le  finalità della  presente   legge, promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati  volti  a  sostenere  i  minori  vittime  di  atti  di cyberbullismo nonchè a rieducare, anche  attraverso  l’esercizio  di attività riparatorie o di utilità sociale,  i  minori  artefici  di tali condotte. 

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  in  applicazione  della normativa vigente  e  delle  disposizioni di  cui  al  comma  2,  il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di  cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti  esercenti  la  responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti  e  attiva  adeguate azioni di carattere educativo. 

  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui  all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,  e il patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo  5-bis  del citato  decreto  n.  249  del  1998  sono  integrati  con   specifici riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo   e   relative   sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. 

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

  1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona  con  cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai  sensi  dell’articolo  68, comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  2. Per le esigenze connesse allo  svolgimento  delle  attività  di formazione in  ambito  scolastico  e  territoriale  finalizzate  alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione  e  al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse  pari  a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo,  pari  a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017,  allo  scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero. 

  4. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

Art. 7

Ammonimento

  1. Fino a quando non  è  proposta  querela  o  non  è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice  per  la  protezione  dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di  età  superiore agli  anni  quattordici  nei  confronti  di   altro   minorenne,   è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  23  aprile  2009,  n.  38,  e  successive modificazioni. 

  2. Ai  fini  dell’ammonimento,  il  questore  convoca  il  minore, unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  persona  esercente  la responsabilità genitoriale. 

  3. Gli effetti dell’ammonimento  di  cui  al  comma  1  cessano  al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

    

                                      Data a Roma, addi’ 29 maggio 2017 

                             MATTARELLA 

                                    Gentiloni Silveri, Presidente del 

                                      Consiglio dei ministri          

                                 Visto, il Guardasigilli: Orlando 

N O T E

Avvertenza: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). 

 Note all’art. 1: 

– Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 4 marzo 2003, S.O.: «Art. 14 (Responsabilità nell’attività di semplice trasporto – Mere conduit).

1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 

                a) non dia origine alla trasmissione; 

                b) non selezioni il destinatario della trasmissione; 

                c) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse. 

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 

3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». 

«Art.15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea-caching).

1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: 

a) non modifichi le informazioni; 

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 

d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; 

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 

2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». 

«Art.16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni-hosting).

1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: 

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; 

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. 

3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». 

 

Note all’art. 2: 

Si riporta il testo  dell’articolo  167  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in  materia  di protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n.  174 del 29 luglio 2003, S.O.: 

«Art. 167 (Trattamento illecito di dati).

1.  Salvo che il fatto costituisca più  grave  reato,  chiunque,  al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare  ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli  18,  19,  23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione  dell’articolo  129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi  o,  se  il  fatto  consiste  nella comunicazione o diffusione, con  la  reclusione  da  sei  a ventiquattro mesi. 

 

2. Salvo che il fatto  costituisca  più  grave  reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto  o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto  dagli  articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45,  è  punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da  uno  a tre anni.». 

Si riporta il testo degli  articoli  143  e  144  del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: 

«Art. 143 (Procedimento per i reclami).

1. Esaurita l’istruttoria   preliminare,   se   il   reclamo   non   è manifestamente infondato e  sussistono  i  presupposti  per

adottare un provvedimento, il Garante,  anche  prima  della definizione del procedimento: 

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai  sensi  della  lettera c), puo’ invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; 

b) prescrive  al  titolare  le  misure  opportune  o necessarie  per  rendere  il  trattamento   conforme   alle disposizioni vigenti; 

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto  anche  per effetto della mancata adozione delle misure  necessarie  di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura  dei  dati  o,   comunque,   delle   modalità   del trattamento o degli effetti che esso può  determinare,  vi è il concreto rischio del verificarsi  di  un  pregiudizio rilevante per uno o più interessati; 

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di  soggetti che si pone in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della collettività. 

2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  se  i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.». 

«Art. 144 (Segnalazioni).

1. I provvedimenti  di  cui all’articolo 143 possono essere adottati  anche  a  seguito delle  segnalazioni  di  cui  all’articolo  141,  comma  1, lettera b), se  è avviata  un’istruttoria  preliminare  e anche prima della definizione del procedimento.». 

Note all’art. 3: 

Si riporta  il  testo  dell’articolo  8  del  decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di  Trento  e Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: 

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali  e Conferenza unificata).

 1. La Conferenza  Stato-città  ed autonomie locali è unificata per le materie ed  i  compiti di interesse comune  delle regioni,  delle  province,  dei comuni  e  delle comunità  montane,  con  la   Conferenza Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali  è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o  dal  Ministro  per gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del  tesoro e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della  sanità,  il  presidente  dell’Associazione nazionale  dei  comuni  d’Italia-ANCI,  il   presidente dell’Unione  province  d’Italia  –  UPI  ed  il  presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti  montani-UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei  quattordici   sindaci   designati   dall’ANCI   cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17  della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere invitati altri membri del Governo,  nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali  è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne  faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 

 4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  è convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari regionali  o,  se tale  incarico  non  è  conferito,  dal Ministro dell’interno.». 

La decisione 1351/2008/CE del  Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008   (Decisione   del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un  programma comunitario pluriennale per la protezione dei  bambini  che usano internet e altre tecnologie di  comunicazione  (testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. n. L348/118 del 24 dicembre 2008. 

Note all’art. 4: 

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma  7,  della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015: 

«Art. 1. (omissis).  Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la finanza  pubblica,  individuano  il  fabbisogno di posti dell’organico  dell’autonomia,  in  relazione   all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del  monte orario degli insegnamenti e tenuto  conto  della  quota  di autonomia dei curricoli e  degli  spazi  di  flessibilità,

nonchè in riferimento  a  iniziative  di   potenziamento dell’offerta formativa e delle attività  progettuali,  per il raggiungimento  degli obiettivi  formativi  individuati come prioritari tra i seguenti: 

 a) valorizzazione e  potenziamento  delle  competenze linguistiche,  con  particolare  riferimento   all’italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell’Unione Europea,  anche  mediante  l’utilizzo   della   metodologia Content language integrated learning; 

 b) potenziamento delle competenze  matematico-logiche e scientifiche; 

 c) potenziamento delle  competenze  nella  pratica  e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione  e  di diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e privati operanti in tali settori; 

 d)  sviluppo   delle   competenze   in   materia   di cittadinanza   attiva   e   democratica    attraverso    la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla  pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture, il  sostegno  dell’assunzione di  responsabilita’  nonchè della solidarietà e della cura dei  beni  comuni  e  della consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria  e  di educazione all’autoimprenditorialita’;

 e) sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della sostenibilità ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del patrimonio e delle attività culturali; 

 f) alfabetizzazione  all’arte,  alle  tecniche  e  ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

 g) potenziamento delle discipline motorie e  sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con particolare riferimento  all’alimentazione,  all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto allo studio degli studenti  praticanti  attività  sportiva agonistica; 

 h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo  del lavoro; 

 i) potenziamento delle  metodologie  laboratoriali  e delle attività di laboratorio; 

 l)  prevenzione   e   contrasto   della   dispersione scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del bullismo, anche informatico; potenziamento  dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con bisogni    educativi speciali    attraverso     percorsi individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e l’applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

 m) valorizzazione della scuola intesa come  comunità attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e aumentare l’interazione con le famiglie e con la  comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per  articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario  rispetto a  quanto indicato  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n. 89; 

 o) incremento  dell’alternanza   scuola-lavoro   nel secondo ciclo di istruzione; 

 p) valorizzazione  di  percorsi  formativi individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli  studenti; 

 q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla  valorizzazione  del  merito  degli alunni e degli studenti; 

 r) alfabetizzazione e  perfezionamento  dell’italiano  come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 s) definizione di un sistema di orientamento. 

 (omissis)». 

Note all’art. 5: 

Si riporta il testo degli  articoli  4,  comma  1,  e 5-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 giugno 1998, n.249 (Regolamento recante lo  statuto  delle studentesse e  degli  studenti  della  scuola  secondaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175  del  29  luglio 1998: 

«Art. 4. (Disciplina).

 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche  individuano  i  comportamenti  che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati  nell’articolo  3,  al  corretto  svolgimento  dei rapporti all’interno  della comunità  scolastica  e  alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,  le  relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il  relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

(omissis).». 

«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).  

 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola  istituzione scolastica, è richiesta la  sottoscrizione  da  parte  dei genitori  e degli  studenti  di  un  Patto  educativo   di corresponsabilità,  finalizzato  a  definire  in   maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel  rapporto  tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 2. I singoli regolamenti di  istituto  disciplinano  le procedure  di  sottoscrizione  nonchè  di  elaborazione  e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

 3. Nell’ambito delle  prime  due  settimane  di  inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per  le  opportune attività  di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per   la presentazione  e  la condivisione  dello   statuto   delle studentesse  e  degli  studenti,  del  piano   dell’offerta formativa,  dei  regolamenti  di istituto  e   del   patto educativo di corresponsabilità.». 

 

Note all’art. 6: 

Si riporta il testo dell’articolo 12 della  legge  18 marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio  d’Europa  sulla  criminalità  informatica, fatta  a  Budapest  il  23  novembre  2001,  e   norme   di adeguamento dell’ordinamento  interno),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.: 

«Art. 12 (Fondo per il contrasto della  pedopornografia su  internet  e  per  la  protezione  delle  infrastrutture informatiche di interesse nazionale).

 1. Per le  esigenze connesse al  funzionamento  del  Centro  nazionale  per  il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all’articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998,  n.  269,  e dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza  e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per  le esigenze  relative  alla   protezione   informatica delle infrastrutture   critiche   informatizzate   di   interesse nazionale, di cui all’articolo 7-bis del  decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato  di previsione del Ministero dell’interno,  un  fondo  con  una  dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno 2008. 

 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2008,  si provvede mediante    corrispondente    riduzione    dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione  del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per  l’anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo  al  Ministero  della giustizia. 

 3.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze   è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 

Si riporta il testo dell’articolo 68,  comma  3,  del decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   (Codice dell’amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.: 

«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni). 

(omissis). 

 3. Agli effetti del presente Codice si intende per: 

a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro rispetto agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la fruizione dei dati stessi; 

b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le seguenti caratteristiche: 

1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una licenza che ne permetta l’utilizzo da  parte  di  chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 

2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie dell’informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei relativi metadati; 

3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,  ivi comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, e secondo le tariffe determinate con  le  modalità  di cui al medesimo articolo.». 

 

Note all’art. 7: 

Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del codice penale: 

«Art. 594 (abrogato).». 

«Art. 595 (Diffamazione). – Chiunque,  fuori  dei  casi indicati nell’articolo  precedente,  comunicando  con  più persone, offende l’altrui reputazione,  è punito  con  la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 

Se l’offesa  consiste  nell’attribuzione  di  un  fatto determinato, la pena è della reclusione fino a  due  anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 

Se l’offesa è recata col  mezzo  della  stampa  o  con qualsiasi  altro  mezzo  di  pubblicità,  ovvero  in  atto pubblico, la pena è della reclusione da  sei  mesi  a  tre anni o della multa non inferiore a euro 516. 

Se  l’offesa   è   recata   a   un   Corpo   politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità  costituita  in  collegio,  le  pene  sono aumentate.». 

«Art. 612 (Minaccia). – Chiunque minaccia ad  altri  un ingiusto danno è punito, a querela della  persona  offesa, con la multa fino a euro 1.032. 

Se la minaccia è grave, o è fatta  in  uno  dei  modi indicati nell’articolo 339, la  pena  è  della  reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.». 

Per il testo dell’articolo  167  del  citato  decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all’art. 2. 

Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11  (Misure  urgenti  in  materia  di sicurezza pubblica e di contrasto alla  violenza  sessuale, nonchè in tema  di  atti  persecutori),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2009,  n.  38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  24  aprile 2009: 

«Art. 8. (Ammonimento).

1.  Fino  a  quando  non  è proposta querela per il reato di cui  all’articolo  612-bis  del codice penale, introdotto dall’articolo 7,  la  persona offesa può  esporre  i  fatti  all’autorità  di  pubblica sicurezza avanzando richiesta al  questore  di  ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La  richiesta  è trasmessa senza ritardo al questore. 

2. Il  questore,  assunte  se  necessario  informazioni dagli organi investigativi e sentite le  persone  informate dei  fatti, ove  ritenga  fondata   l’istanza,   ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato  richiesto il  provvedimento, invitandolo  a  tenere   una   condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i  provvedimenti in materia di armi e munizioni. 

3. La pena per il delitto di cui  all’articolo  612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è  commesso  da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 

4.  Si  procede  d’ufficio  per  il  delitto   previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto  è commesso  da soggetto  ammonito  ai  sensi  del   presente articolo.». 

 


Link

 

https://www.mabasta.org

https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo

https://www.cyberbullismolombardia.it/

https://scholar.google.it/scholar?q=bullismo+e+cyberbullismo+psicologia&hl=it&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

https://www.stopbulli.it/

https://www.facebook.com/safety/bullying

https://www.generazioniconnesse.it/

 

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